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Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 31.05.2023

 

L’accesso civico è un istituto regolato dall’art.5 del D.Lgs 33/2013 che lo definisce quale “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Va ribadita, come specificato dall’ANAC, la differenza tra l’istituto dell’accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi: infatti, mentre l’accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, invece il diritto di accesso agli atti di cui all’art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.

Pertanto, chiunque rilevi l’omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al “responsabile della trasparenza” dell’amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al “titolare del potere sostitutivo”.

L’attuale “responsabile della trasparenza” dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste è l’ing. Edoardo Marega; il “titolare del potere sostitutivo” è il Presidente pro tempore in carica l’ing. Giovanni Basilisco.

L’accesso civico si esercita inviando un’email intestata al “Responsabile della trasparenza” all’indirizzo:

trieste@ordineingegneri.legalmail.it.

La risposta, che verrà fornita sempre via email all’indirizzo fornito dal richiedente, comunicherà l’avvenuta pubblicazione del documento indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto;  nel caso di omessa risposta nel termine dei trenta giorni dalla richiesta il richiedente potrà fare ricorso al titolare del potere sostitutivo tramite un’email sempre all’indirizzo sopraindicato.

 

Regolamento disciplinante l’accesso documentale, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato

(approvato dal Consiglio nella seduta del 19 dicembre 2017)

 

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’art.5 del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato dall’art.6 del D.Lgs. n.97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha disposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis. co. 3 del medesimo decreto.

L’esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza può essere trasmessa via posta ordinaria all’indirizzo:

Ordine degli Ingegneri di Trieste – Ufficio di Segreteria – via Genova 14 – 34121 Trieste

oppure per via telematica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e presentata alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo email:

segreteria@ordineingegneri.ts.it.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

A seguito della richiesta di accesso, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se sono individuabili soggetti controinteressati, viene data comunicazione agli stessi con l’invito alla partecipazione al procedimento.

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (al netto dei periodi di sospensione del procedimento necessari per la gestione del diritto di partecipazione da parte dei controinteressati) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine suindicato il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell’Ordine o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Registro accessi

Alla data odierna non ci sono state richieste di accesso civico generalizzato.

Segreteria

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
Tel. 040-773690 - Fax 040-773160
email: segreteria@ordineingegneri.ts.it
PEC: trieste@ordineingegneri.legalmail.it
formazione: formazione@ordineingegneri.ts.it

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