Con l’approssimarsi della fine dell’anno, si coglie l’occasione per ricordare alcuni obblighi normativi che valgono per tutti gli iscritti all’Ordine:
pagamento del canone annuale: il canone è dovuto nella misura stabilita annualmente dal Consiglio dell’Ordine e costituisce obbligo per l’iscritto all’albo ai sensi del R.D. 23.10.1925, n° 2537; eventuali morosità saranno segnalate al Consiglio di Disciplina dell’Ordine;
si ricorda che il canone annuale di iscrizione è gratuito per gli ingegneri iscritti all’albo d’oro (laurea conseguita da almeno 50 anni e almeno 10 anni di iscrizione) e per coloro che si iscrivono all’albo per la prima volta (prima iscrizione assoluta) con riduzione del 50% per il secondo anno;
domanda di dimissioni: qualora venga meno l’interesse all’iscrizione all’Ordine, l’iscritto deve presentare regolare la domanda di dimissioni (https://ordineingegneri.ts.it/lordine/modulistica) su cui va apposta la marca da bollo vigente; solo la consegna del modulo entro il 31 dicembre esenta dal pagamento del canone per l’anno successivo; non sono ammesse altre forme di dimissioni; la domanda va trasmessa alla segreteria dell’Ordine con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC;
- raccomandata A.R.;
- a mano presso la Segreteria dell’Ordine.
comunicazione del proprio domicilio digitale: il domicilio digitale (indirizzo PEC) è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Ordine e, per gli inadempienti, è prevista la sanzione della sospensione dall’albo fino ad avvenuta comunicazione; si ricorda che è possibile usufruire della convenzione Aruba-CNI che fornisce gratuitamente un indirizzo PEC a tutti gli iscritti;
variazioni dei dati anagrafici e di contatto: tutte le variazioni devono essere comunicate all’Ordine (indirizzo di residenza, domicilio professionale, numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail, etc), anche con semplice comunicazione mail alla segreteria dell’Ordine;
obbligo formativo: come normato dall’art. 7 del DPR 137/2012, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Gli iscritti all’Ordine, qualora esercitino la professione, devono essere in possesso di 30 CFP; l’esercizio della professione regolamentata senza assolvere all’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.