L’obbligo di copertura assicurativa è previsto dall’art. 9 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 e dall’art. 5 del DPR 137/2012.
Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato le “Linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale”. Si tratta di un’utile guida rivolta agli ingegneri, che ha lo scopo di chiarire alcuni degli aspetti meno chiari relativi alla copertura assicurativa della loro attività.
I punti affrontati dalla guida del Centro Studi CNI sono complessivamente otto:
- Natura e caratteristiche dell’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale.
- Su quali ingegneri iscritti all’Albo ricade l’obbligo di assicurazione.
- I professionisti ingegneri che operano in qualità di dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o aziende private sono esonerati o no dall’obbligo?
- Gli ingegneri che svolgono la propria attività professionale esclusivamente in qualità di collaboratori o di consulenti di uno studio professionale sono esonerati o no dall’obbligo
- Gli ingegneri che svolgono la professione in qualità di soci di società di ingegneria o di professionisti hanno l’obbligo di assicurarsi personalmente o è sufficiente la copertura assicurativa della società?
- È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale anche per lo svolgimento di attività che non rientrano tra quelle riservate in via esclusiva ai professionisti ingegneri?
- Se un ingegnere assume l’incarico di consulente tecnico d’ufficio (CTU) nell’ambito di un procedimento giurisdizionale è obbligato a stipulare una polizza per responsabilità civile professionale?
- È necessario stipulare una polizza per responsabilità civile professionale per lo svolgimento di attività di docenza, a carattere continuativo od occasionale, o di attività di ricerca?
consulta le linee di indirizzo sull’obbligo di assicurazione professionale
Il CNI ha redatto una apposita informativa sull’obbligo di stipula di polizza professionale (Circolare CNI n. 250 dd. 12.07.2013) poi rettificata (limitatamente agli allegati) dalla Circolare n. 260 (prospetti RC professionale).
Con comunicato stampa del 17 giugno 2013 inoltre il CNI ha specificato i soggetti effettivamente obbligati alla stipula (scarica il comunicato stampa).
Sul sito del CNI infine è disponibile una apposita sezione dedicata alle FAQ sul tema della RC professionale (https://www.tuttoingegnere.it/faq).
CONVENZIONI ATTIVATE DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRIESTE
L’Ordine di Trieste ha stipulato delle convezioni a favore dei propri iscritti per la stipula di RC professionali. Tali convenzioni non sono onerose per l’Ordine, né comportano alcuna esclusiva. La scelta di aderire alle convenzioni proposte, rispetto ad altre presenti sul mercato, non è obbligatoria per gli iscritti.
Al fine di valutare il servizio stesso, nella convenzione l’Ordine ha introdotto la possibilità di acquisire i nominativi dei sottoscrittori previa autorizzazione degli stessi.
Vai alla pagina dedicata alle convenzioni in essere